Newsletter Numero 313 (Venerdì, 1 febbraio 2013)

  In questo numero:
   
  Sicurezza
Le otto regole vitali per effettuare la manutenzione in sicurezza!
  Sicurezza
Sicurezza nei luoghi di lavoro: approvate nuove buone prassi dal Ministero
  Opere Edili
Riforma del lavoro e lavoro accessorio: come si comporteranno gli ispettori
  Opere Edili
Ok al DURC per le società di capitali anche se uno dei soci è irregolare
  Rinnovabili
V Conto Energia e soglia di spesa: cosa accadrà per le richieste di incentivi?
  LL.PP.
Offerta economicamente più vantaggiosa e studi di fattibilità: ecco le linee guida
  Approfondimenti Tecnici
L'Agenzia delle Entrate rende note le modalità di controllo degli studi professionali
  Opere Edili
Ecco la nuova versione di Pregeo e il manuale operativo
  Opere Edili
4 febbraio 2013, il termine ultimo per la dichiarazione IMU. Chi deve presentarla?


   

  Le otto regole vitali per effettuare la manutenzione in sicurezza!
Il personale addetto alla manutenzione svolge un'attività varia e impegnativa.

Una manutenzione efficace, necessaria per il corretto funzionamento delle macchine da lavoro, richiede che vengano rispettate alcune regole fondamentali per la sicurezza dei manutentori. Molti incidenti sul lavoro, infatti, avvengono proprio durante operazioni di manutenzione.
Il SUVA ha pubblicato un documento che illustra le "Otto regole vitali" da seguire prima delle operazioni di manutenzione delle attrezzature, come, ad esempio, pianificare accuratamente i lavori, evitare le improvvisazioni, disinserire e mettere in sicurezza gli impianti, mantenere aerati gli spazi ristretti, etc.

Clicca qui per scaricare il manuale del SUVA con le regole per i manutentori

  Sicurezza nei luoghi di lavoro: approvate nuove buone prassi dal Ministero
Le "buone prassi", così come definite dal Testo Unico sulla Sicurezza, sono modalità organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato 4 nuove buone prassi:
  1. Modulo risoluzione del rischio, con lo scopo di "formalizzare il flusso di informazioni" relative alla sicurezza all'interno di un'azienda in un'ottica di coinvolgimento e consultazione di tutti i dipendenti;
  2. Gestione del traffico nel magazzino, finalizzata alla riduzione dei rischi all'interno di un magazzino attraverso la corretta gestione del traffico e delle presenze multiple;
  3. Valutazione dei rischi per attività di witness svolte presso terzi, riguardante i rischi che corrono i propri dipendenti nelle certificazioni effettuate nei laboratori dei clienti (attività di witness);
  4. Ribaltatore bobine, per la riduzione del rischio di sovraccarico degli arti superiori nei compiti di movimentazione manuale dei carichi.
Clicca qui per scaricare la buona prassi "Modulo risoluzione del rischio"

Clicca qui per scaricare la buona prassi "Gestione del traffico nel magazzino"

Clicca qui per scaricare la buona prassi "Valutazione dei rischi per attività di witness svolte presso terzi"

Clicca qui per scaricare la buona prassi "Ribaltatore bobine"

  Riforma del lavoro e lavoro accessorio: come si comporteranno gli ispettori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro e committenti che ricorrono al lavoro accessorio (lavoro occasionale).

La Circolare evidenzia le novità introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e le varie semplificazioni apportate; gli argomenti trattati sono i seguenti:
  • campo di applicazione
  • attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti
  • lavoro accessorio e appalti
  • lavoro accessorio e permesso di soggiorno
  • buoni lavoro (voucher)
  • disciplina sanzionatoria
Clicca qui per scaricare la Circolare del Ministero del Lavoro

  Ok al DURC per le società di capitali anche se uno dei soci è irregolare
Le società di capitali possono ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) anche se i soci hanno a loro carico delle irregolarità contributive.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Secondo il Ministero le verifiche contributive sui singoli soci di una società di capitali non devono essere effettuate, perché le società di capitali si configurano come persone giuridiche con autonomia patrimoniale, da cui deriva la completa separazione tra capitale sociale e patrimonio personale dei soci.

Dunque le società di capitali non possono rispondere delle irregolarità commesse da un singolo socio, dato che le stesse società rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Per il rilascio del DURC, i controlli sulla regolarità contributiva vanno quindi effettuati solo sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Inoltre, il Ministero ha pubblicato anche le risposte ad un interpello sulla nozione di "consolidati sistemi di bilateralità" e sulla "sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori."

Clicca qui per scaricare l'interpello sul DURC

Clicca qui per scaricare l'interpello sui consolidati sistemi di bilateralità

Clicca qui per scaricare sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori

  V Conto Energia e soglia di spesa: cosa accadrà per le richieste di incentivi?
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in relazione a richieste di chiarimento pervenutegli, ha precisato che il D.M. 5 luglio 2012, V Conto Energia, cessa di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, individuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con le modalità di cui al comma 2, articolo 1 del Decreto.

Come già indicato nelle Regole Applicative, manterranno il diritto ad essere valutate le richieste di incentivazione relative:
  • agli impianti non soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Registro, che entrano in esercizio anche successivamente alla data di raggiungimento del limite, purché le stesse pervengano entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro;
  • agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.
Tutte le richieste di incentivo inviate al GSE oltre il predetto termine o quelle trasmesse attraverso canali di comunicazione diversi dal portale informatico predisposto allo scopo (https://applicazioni.gse.it), saranno ritenute improcedibili ai fini dell'ammissione agli incentivi.
Inoltre, il GSE ha già provveduto ad aggiornare le FAQ relative al Quinto Conto Energia.

Clicca qui per scaricare il Comunicato del GSE

Clicca qui per accedere alle FAQ aggiornate del GSE

  Offerta economicamente più vantaggiosa e studi di fattibilità: ecco le linee guida
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le seguenti linee guida:
  • "Guida operativa per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione"
  • "Linee guida per la redazione di studi di fattibilità"
La guida sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta un valido supporto alle stazioni appaltanti nella gestione degli affidamenti di appalti di lavori pubblici per la sola esecuzione. Fornisce indicazioni di tipo pratico sia per la fase di impostazione della procedura che per la fase di esecuzione del contratto, attraverso suggerimenti per la stesura della documentazione di gara e dello stesso contratto. Il documento, inoltre, illustra il quadro normativo di riferimento e le principali nozioni relative agli appalti di lavori pubblici.

La guida per la redazione degli studi di fattibilità nei procedimenti riguardanti opere pubbliche, originata dalla necessità di mettere a "fattor comune" le esperienze maturate a livello regionale che già oggi, pur in assenza di un obbligo normativo, utilizzano lo studio di fattibilità quale strumento di selezione dei progetti tramite verifica preventiva circa la fattibilità tecnica, economico-finanziaria, ambientale, amministrativa e procedurale dei diversi interventi per i quali si richiede un contributo regionale.

Le linee guida ITACA costituiscono pertanto un utile strumento di lavoro quale riferimento per la redazione degli studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Clicca qui per scaricare le linee guida sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Clicca qui per scaricare le linee guida sugli studi di fattibilità

  L'Agenzia delle Entrate rende note le modalità di controllo degli studi professionali
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto ben 97 metodologie per il controllo contabile e documentale delle attività professionali, commerciali e servizi. Lo scopo è quello di "verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi".

Le metodologie, finalizzate alla ricostruzione dell'effettiva dimensione dell'attività e del reale volume d'affari, sono una sorta di vademecum per la ricerca di tutte le informazioni e i dati utili per smascherare l'evasione.
Viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d'affari e vengono individuati gli accertamenti da effettuare, guidando il verificatore nella preparazione del controllo e nell'esecuzione dell'accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione e addirittura gli orari in cui effettuare gli accessi.

In allegato a questo articolo proponiamo il documento con la procedura per il controllo degli studi professionali di geometri, architetti e ingegneri, che contiene in maniera molto dettaglia le modalità su come devono svolgersi i controlli, i dati, le notizie e i documenti da richiedere e, addirittura, l'orario in cui effettuare i controlli, ossia le ore pomeridiane, quando è più probabile la presenza del professionista nello studio, per sfruttare in pieno l'effetto "sorpresa" (le ore antimeridiane vengono utilizzate dal professionista per il disbrigo di pratiche presso uffici pubblici, ovvero per attività esterne di cantiere).

Clicca qui per scaricare il documento con le metodologie di controllo per gli studi professionali

  Ecco la nuova versione di Pregeo e il manuale operativo
PREGEO (PREtrattamento atti GEOmetrici) è il software dell'Agenzia del Territorio che consente di eseguire gli aggiornamenti cartografici e censuari relativi al catasto terreno.
In particolare, mediante il software Pregeo, si effettuano:
  • il tipo mappale (inserimento in mappa di nuovi edifici);
  • il tipo particellare;
  • il tipo di frazionamento (divisione di particelle catastali).
L'Agenzia del Territorio ha pubblicato la nuova versione di Pregeo, 10.51.

Tra le novità di questa versione, segnaliamo:
  • rimossa la scelta della zona qualificativa delle tolleranze tra le mutue distanze dei Punti Fiduciali per gli atti di aggiornamento di scarsa rilevanza cartografica e per quelli confermativi;
  • migliorata la grafica che consente la corretta visualizzazione di caratteri speciali;
  • inserita la possibilità di introduzione dei Punti Fiduciali, qualora presenti nel libretto, nella maschera di acquisizione delle poligonali topografiche;
  • consentita la trattazione di più particelle intere originali nella tipologia 20;
  • introdotti ulteriori controllo sulle stazioni celerimetriche isolate dalle poligonali.
Clicca qui per scaricare la versione 10.51 di Pregeo

Clicca qui per scaricare la guida operativa

  4 febbraio 2013, il termine ultimo per la dichiarazione IMU. Chi deve presentarla?
Dopo il versamento del saldo IMU effettuato entro il 17 dicembre 2012, i contribuenti devono ora verificare se sono tenuti a un ulteriore adempimento, ossia alla presentazione della dichiarazione IMU.

La scadenza, per le variazioni avvenute dal primo gennaio 2012, è prevista per il prossimo 4 febbraio 2013.
Ma chi deve presentare tale dichiarazione?

La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
  1. immobili che godono di riduzioni d'imposta;
  2. immobili per i quali il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
CASO 1
Di seguito riportiamo alcuni degli immobili rientranti nel caso 1:
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
  • fabbricati di interesse storico
  • immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota (ad esempio immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi IRES, immobili locati, etc.)
  • terreni agricoli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
CASO 2
Di seguito riportiamo solo alcuni esempi rientranti nel caso 2:
  • immobile oggetto di locazione finanziaria
  • immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
  • atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto con oggetto un'area fabbricabile
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile
  • area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
  • altro
Clicca qui per scaricare il modello di dichiarazione IMU

Clicca qui per scaricare le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU


 

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