L’impianto fotovoltaico installato sulle parti comuni di edificio in condominio di potenza non superiore a 20 Kw, per la parte non destinata ai fabbisogni della comunità condominiale e ceduta al GSE attraverso il Conto Energia, produce proventi che vengono tassati in capo ai singoli condomini quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del T.U.I.R., in base ai valori millesimali. Pertanto, in questi casi, sarà sufficiente la certificazione fornita dall’amministratore perché i condòmini possano assolvere agli obblighi tributari, analogamente a quanto avviene per le locazioni di parti comuni.
Qualora, invece, l’impianto abbia potenza superiore o pari a 20 Kw, oppure, abbia potenza inferiore a 20 Kw ma, in tale ultimo caso, tutta l’energia prodotta venga ceduta al GSE e non utilizzata, sebbene in parte, per i fabbisogni energetici del condominio, allora si ravvisa l’esercizio di un’attività commerciale rispetto alla quale il condominio, mero ente di gestione che non può assumere obblighi tributari, in realtà costituisce uno schermo dietro il quale si cela una società di fatto per l’esercizio di un’attività commerciale.
A seguito di ciò il condominio dovrà richiedere l’attribuzione del codice di partita IVA, rilasciare fattura con IVA al GSE il quale provvederà ad applicare la ritenuta d’acconto sui corrispettivi corrisposti al condominio. La misura della ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973, è pari al 4%.
Nei casi citati, quindi, il condominio sarà soggetto a tutti gli obblighi formali e dichiarativi a cui sono soggette le SNC (tenuta di scritture contabili, presentazione della dichiarazione IVA, presentazione del modello USP, liquidazioni periodiche IVA, ecc.).
È quanto contenuto nella risoluzione n. 84/E del 2012 a seguito di Interpello proposto dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici.

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