Si avvisa che per i contratti d’appalto stipulati a far data dal 12 agosto 2012, in relazione ai pagamenti effettuati in favore degli appaltatori a far data dall’11/10/2012, in caso di mancato versamento dell’IVA o delle ritenute fiscali operate sui salari dei dipendenti dagli stessi appaltatori, i committenti/condomìni devono adottare le tutele contenute nella Circolare n. 40/E al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 83/2012, art. 13-ter, che ha un importo minimo di 5.000,00 euro ed un importo massimo di 200.000,00 euro.
La sanzione verrà irrogata sotto la condizione che sia avvenuto il pagamento del corrispettivo in favore della ditta inadempiente verso l’Erario. Di conseguenza il mancato pagamento del corrispettivo comporta la sicurezza di non incorrere in alcuna sanzione.
Considerata la certa carenza di informazioni in merito alla puntualità fiscale delle ditte appaltatrici, si consiglia di seguire le istruzioni diramate con la citata Circolare, e quindi:
A titolo esemplificativo, sono interessati al nuovo regime sanzionatorio i contratti con le imprese di pulizia, con gli ascensoristi, con i vari manutentori, con le ditte che eseguono interventi di recupero.
Si ritiene che le prestazioni di servizi in appalto rese una tantum (le piccole riparazioni) non siano interessate a quanto in argomento mentre lo sono le prestazioni CONTINUATIVE a patto che il contratto sia stato stipulato, anche in forma non scritta, a partire dal 12 agosto 2012. Per prudenza, nel caso di contratti annuali, biennali, triennali, consigliamo di adottare le opportune cautele sopra indicate anche nei casi in cui il rinnovo, espresso o tacito, sia avvenuto dopo a partire dal 12 agosto scorso.
Petrone Affari non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.