Si avvisa che per i contratti d’appalto stipulati a far data dal 12 agosto 2012, in relazione ai pagamenti effettuati in favore degli appaltatori a far data dall’11/10/2012, in caso di mancato versamento dell’IVA o delle ritenute fiscali operate sui salari dei dipendenti dagli stessi appaltatori, i committenti/condomìni devono adottare le tutele contenute nella Circolare n. 40/E al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 83/2012, art. 13-ter, che ha un importo minimo di 5.000,00 euro ed un importo massimo di 200.000,00 euro.
La sanzione verrà irrogata sotto la condizione che sia avvenuto il pagamento del corrispettivo in favore della ditta inadempiente verso l’Erario. Di conseguenza il mancato pagamento del corrispettivo comporta la sicurezza di non incorrere in alcuna sanzione.
Considerata la certa carenza di informazioni in merito alla puntualità fiscale delle ditte appaltatrici, si consiglia di seguire le istruzioni diramate con la citata Circolare, e quindi:

  • di pagare tranquillamente i corrispettivi alle ditte appaltatrici per i contratti in essere prima del 12 agosto 2012 senza dover assumere alcuna cautela;
  • nel caso di contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, di effettuare tranquillamente e senza alcuna cautela i pagamenti dei primi corrispettivi (acconti) anche successivamente al 10 ottobre 2012;
  • nel caso di cui al punto precedente, di non effettuare i successivi pagamenti senza aver prima avuto certezza che la ditta appaltatrice abbia inserito nella liquidazione IVA del periodo l’IVA riportata sulla fattura precedentemente emessa (anche se non saldata, dal momento che il beneficio dell’IVA per cassa non spetta per le fatture emesse nei confronti di consumatori finali) e che, nel caso di importo a debito, abbia pure provveduto al versamento. Occorre avere anche certezza che le ritenute operate sui salari degli operai che hanno lavorato per il condominio siano state pure esse versate. Allo scopo è possibile far compilare alla ditta appaltatrice PRIMA DEL PAGAMENTO la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  • qualora la ditta ometta di consegnare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è possibile, anzi necessario, NON PROCEDERE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

A titolo esemplificativo, sono interessati al nuovo regime sanzionatorio i contratti con le imprese di pulizia, con gli ascensoristi, con i vari manutentori, con le ditte che eseguono interventi di recupero.
Si ritiene che le prestazioni di servizi in appalto rese una tantum (le piccole riparazioni) non siano interessate a quanto in argomento mentre lo sono le prestazioni CONTINUATIVE a patto che il contratto sia stato stipulato, anche in forma non scritta, a partire dal 12 agosto 2012. Per prudenza, nel caso di contratti annuali, biennali, triennali, consigliamo di adottare le opportune cautele sopra indicate anche nei casi in cui il rinnovo, espresso o tacito, sia avvenuto dopo a partire dal 12 agosto scorso.

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