RIFORMA DI CONDOMINIO
La Camera dei Deputati, nella seduta del 27 settembre, ha licenziato il disegno di legge sulla riforma della materia condominiale.
Avendo apposto ulteriori emendamenti ed essendo così stato modificato per certi versi anche in maniera sostanziale, l’iter ora prevede il ritorno all’esame del Senato.
Si ritiene sia, quindi, solo il caso di accennare alcune variazioni intervenute anche perché, si ribadisce, non è un testo definitivo e, pertanto, sarà sicuramente passibile di ulteriori modifiche nei mesi che verranno:
Amministratore. Rinnovo tacito dell’incarico, salvo delibera di revoca. Possesso di alcuni requisiti di moralità e formazione, polizza RC professionale a richiesta del condominio e a carico dello stesso. Sono state invece cancellate le disposizioni riguardanti il registro degli amministratori e quello dei condominii.
Conto corrente condominiale. Obbligo di detenzione di c/c intestato al condominio per il transito dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.
Sito condominiale. L'assemblea può decidere la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili.
Maggioranze. Quorum costitutivo di seconda convocazione identificato in un terzo dei partecipanti e un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Riscaldamento. Chi si vuole distaccare dall'impianto centralizzato può farlo senza dover attendere l'autorizzazione dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.
Animali. Il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici. No, invece, alla detenzione di animali esotici, come serpenti e felini selvatici.
Barriere architettoniche. Per il cambio di destinazione d'uso dei locali e degli spazi comuni basterà invece il voto favorevole di quattro quinti dei condomini. La presenza in assemblea di un terzo dei millesimi condominiali e una maggioranza della metà più uno dei condomini basterà invece per autorizzare la messa a norma in sicurezza e l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo.
Delega: limitazioni. In caso di più di 20 condomini il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e un quinto del valore millesimale dell’edificio. Divieto di delega all’amministratore.
Supercondomini. Convocazione e partecipazione all’assemblea del supercondominio di un delegato per ogni singolo condominio che abbia più di 60 partecipanti.
Cambio destinazione d'uso dei locali comuni. Maggioranze modificate per il cambiamento della destinazione d’uso delle parti comuni.
Morosità. Obbligo dell’amministratore di attivarsi non oltre i sei mesi dal rendiconto dal quale si evince la morosità.
Solidarietà dei condomini nelle spese. Vincolo di solidarietà dei condomini verso i terzi sussidiario rispetto alla preventiva escussione dei morosi.
Tabelle millesimali. Revisione o modifica delle tabelle a maggioranza.
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